STATUTO (aggiornato: 27 maggio 2025)
Articolo 1:
Denominazione e Sede
Con la denominazione “associazione KAMMEA” (in seguito denominata “associazione”) è costituita, conformemente al presente statuto e agli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS), un’associazione laica con sede presso il domicilio del presidente.
Articolo 2:
Scopo
a. L’associazione ha esclusivamente fini umanitari e si prefigge di sostenere
materialmente attività di sviluppo in ambito sanitario e dell’infanzia nel mondo.
b. L’associazione non persegue scopi di lucro; in particolare esclude ogni beneficio
diretto o indiretto per i suoi membri.
Articolo 3:
Mezzi
I mezzi finanziari per raggiungere lo scopo, conformemente all’Art. 2, sono costituiti da offerte, sottoscrizioni, lasciti, ogni forma spontanea di elargizione e donazione, come pure i ricavi da proprie pubblicazioni o attività.
Articolo 4:
Soci e sostenitori
L’associazione si compone di soci e sostenitori.
Per i soci è richiesto il versamento della tassa sociale entro la data prefissata per l’assemblea ordinaria annuale.
La tassa sociale è stabilita dall’assemblea.
Si rinuncia alla qualità di socio sospendendo il pagamento della quota annua.
I soci sostenitori sono coloro che danno un contributo volontario e/o che manifestano un interesse di sostenere in una forma qualsiasi l’associazione nel raggiungimento dei suoi fini, senza tuttavia partecipare all’attività sociale.
Il segretario allestisce, almeno una volta all’anno, l’elenco dei soci attivi e sostenitori che apportano un contributo volontario.
Articolo 5:
Rapporti con terzi
L’associazione acquista diritti e si vincola per i negozi giuridici fatti in suo nome per mezzo del presidente o del vicepresidente, unitamente ad un altro membro del Comitato.
L’associazione risponde verso terzi con il patrimonio sociale.
E’ esclusa pertanto la responsabilità dei singoli soci.
Articolo 6:
Organi
L’associazione si compone dei seguenti organi:
1. Il comitato
2. L’assemblea dei soci
3. I revisori dei conti
6.1. Il comitato
E’ formato da cinque a undici membri scelti fra i soci, eletti per un periodo di quattro anni e sempre rieleggibili.
Il comitato sceglie tra i suoi membri un presidente, un vicepresidente, un segretario e un cassiere.
Il presidente, o il vicepresidente in sua vece, è il rappresentante legale dell’associazione, egli presiede il comitato, firma i verbali delle sedute e la corrispondenza unitamente al segretario.
Il segretario è incaricato della corrispondenza e della redazione del verbale delle sedute.
Il cassiere tiene i conti dell’associazione e allestisce un conto di esercizio e un bilancio.
Il comitato è convocato secondo le necessità del presidente o su richiesta di almeno uno dei suoi membri.
I membri del comitato prestano gratuitamente la loro opera.
Il comitato ha i seguenti compiti:
a. prepara il programma di attività e cura gli interessi dell’associazione;
b. rappresenta l’associazione di fronte a terzi;
c. delibera alla presenza di almeno un terzo dei membri. Per casi urgenti è sufficiente
l’adesione verbale per telefono;
d. amministra le offerte;
e. risolve circa l’ammissione e l’esclusione dei soci;
f. rappresenta legalmente l’associazione. La firma vincolante è conferita
collettivamente a due: presidente o vicepresidente più un altro membro di comitato;
g. designa gli aventi diritto di firma presso istituti o sul conto corrente postale.
6.2. L’assemblea dei soci
L’assemblea ordinaria, l’organo superiore dell’associazione, è convocata dal comitato.
Si riunisce una volta all’anno entro il 30 giugno e ha i seguenti compiti:
a. approvazione dei conti;
b. sorveglianza sulla gestione del comitato;
c. nomine del comitato e dei revisori dei conti;
d. decisioni su tutte le risoluzioni sociali, escluse quelle riservate al comitato come da
Art. 6.1;
e. fissa la quota sociale;
f. decide lo scioglimento dell’associazione;
L’assemblea straordinaria è convocata come l’assemblea ordinaria, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci attivi.
Ha il seguente compito:
a. decidere sulle risoluzioni importanti e urgenti
Le due assemblee hanno facoltà di:
a. deliberare qualunque sia il numero dei partecipanti;
b. risolvere a maggioranza dei voti dei soci presenti;
Per le due assemblee hanno diritto di voto e di eleggibilità i soci.
6.3. I revisori dei conti
Sono formati da due soci, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili
Hanno i seguenti compiti:
a. controllare l’operato finanziario e amministrativo del comitato;
b. redigere il rapporto di revisione per l’assemblea ordinaria;
I revisori dei conti non possono fare parte del comitato.
Articolo 7:
Comunicazione
Le comunicazioni ufficiali dell’associazione sono i volantini redatti regolarmente e il sito web www.kammea.ch.
Articolo 8:
Scioglimento
In caso di scioglimento dell’associazione compete all’assemblea ordinaria dei soci devolvere il patrimonio a un altro ente con finalità analoghe.
Articolo 9:
Approvazione
Il presente statuto, approvato dall’assemblea il 27 maggio 2025, entra immediatamente in vigore.
Riva San Vitale, 27 maggio 2025
